Normativa

A livello europeo la gestione di rifiuti speciali, o meglio dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), sanitari, veicoli fuori uso e contenenti amianto è disciplinata dalla Direttiva 2012/19/EU  che sostituisce le precedenti 2002/96/EU e 2003/108/EU. Tali direttive europee sono state recepite in Italia dapprima dal Decreto Legislativo 151 del 25 novembre 2005, con il quale è stato introdotto il sistema digestione RAEE fondato su raccolta differenziata, trattamento, recupero e smaltimento con oneri accessori a carico di produttori e distributori. Successivamente quest’ultimo decreto è stato sostituito dal Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, il quale ha sostituito in parte anche i seguenti decreti attuativi:

  • Decreto ministeriale 25 settembre 2007 (Istituzione del Comitato di Vigilanza e Controllo);
  • Decreto ministeriale 185/2007 (Istituzione del Registro Nazionale dei Produttori, del Centro di Coordinamento RAEE e del Comitato di Indirizzo);
  • Decreto ministeriale 65/2010 (regolamento di introduzione delle semplificazione per il ritiro “1 contro1″).

Le responsabilità

Il Decreto RAEE si ispira al sistema Ue multi-consortile, che incarica non i Comuni ma iproduttori stessi della gestione di tali rifiuti, con responsabilità dalla raccolta fino allo smaltimento finale con l’obiettivo di motivarli a realizzare prodotti a minor impatto ambientale al fine di ridurne i costi di gestione e smaltimento.

La direttiva 2008/98/CE ha introdotto un più preciso impianto per quanto concerne responsabilità e costi di gestione con la responsabilità estesa del produttore (EPR – Extended Producer responsibility) applicata ai RAEE, che comporta l’obbligo per i produttori di gestire la fase finale della vita dei prodotti immessi sul mercato sia attraverso l’assunzione dell’onere economico relativo al loro smaltimento sia curando direttamente il ritiro degli stessi prodotti.

Produttore e detentore dei rifiuti (indipendentemente che siano costituite come imprese, enti o privati ovvero persone giuridiche o fisiche) devono gestire gli stessi prodotti in modo da garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e provvedere personalmente al loro trattamento, o consegnarli a commerciante, ente, impresa o altro soggetto che effettua operazioni di raccolta o trattamento rifiuti.

Raccolta

I consumatori possono disfarsi gratuitamente dei RAEE: portandoli presso le cosiddette eco-piazzole (centri di raccolta organizzati dai Comuni) o presso i distributori (negozi rivenditori) in caso di acquisto di nuovo prodotto analogo; avvalendosi di sistemi di raccolta organizzati direttamente dai produttori.

Tra le novità del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 l’obbligo per i distributori con superficie di vendita superiore a 400mq di ritirare gratuitamente RAEE di piccolissime dimensioni conferiti dagli utilizzatori, senza obbligo di acquisto di AEE equivalente.

I distributori che raccolgono i RAEE hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico mediante compilazione, all’atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino nominativo e indirizzo del consumatore e la tipologia dell’apparecchio. Lo schedario, integrato con i documenti di trasporto, dovrà esseretenuto almeno per 3 anni dalla data dell’ultima registrazione.

In più entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 i produttori dovranno apporre sulle apparecchiature un marchio che consenta di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che indichi che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

 

fonte: http://www.pmi.it/